(massima n. 1)
In caso di confisca disposta con sentenza nei confronti dell'imputato, il terzo titolare del bene ablato rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a norma del combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione reiettivo dell'istanza di revoca della confisca tributaria disposta con sentenza, presentato nell'interesse di una società che non aveva partecipato al processo a carico del suo legale rappresentante per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).