(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, l'opposizione della parte interessata disciplinata dagli artt. 667, comma 4 e 676, comma 1, cod. proc. pen. non è un mezzo di impugnazione sul merito esecutivo, ma un rimedio, interamente devolutivo, volto a garantire il contraddittorio, sicché il giudice dell'opposizione, nel confermare la decisione in precedenza assunta "de plano", può ricorrere alla tecnica della motivazione "per relationem", sempreché il provvedimento opposto risulti adeguatamente motivato rispetto a tutte le questioni introdotte con l'incidente di esecuzione e dia conto delle ragioni di rigetto delle specifiche deduzioni dell'opponente, che possono risultare anche dal verbale di udienza e non necessariamente dal contenuto dell'opposizione.