(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilitą della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dą luogo a una nullitą deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente č prevista anche nell'interesse del condannato, che č, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).