(massima n. 1)
Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, č impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").