(massima n. 1)
In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilitą qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non gią in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.