(massima n. 1)
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., č quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio.