(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilitą della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullitą a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero č l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione č finalizzata la sua audizione.