(massima n. 1)
Non configura un'ipotesi di inammissibilitą ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilitą o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.