Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8605 del 13 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Non configura un'ipotesi di inammissibilitą ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilitą o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.