(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitą della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale stadio, alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrą avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione. Con riferimento al giudizio di legittimitą, la norma prevede, dunque, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilitą delia sentenza. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.