(massima n. 1)
Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullitą assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.