(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, erroneamente investito dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso la declaratoria di inammissibilitą, per manifesta infondatezza, di una istanza, pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., č tenuto a riqualificare l'atto come ricorso per cassazione ed a trasmetterlo al giudice di legittimitą, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".