(massima n. 1)
In tema di procedimento di sorveglianza, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al presidente del collegio la competenza funzionale a dichiarare "de plano" con decreto, nei casi ivi previsti, l'inammissibilità della richiesta, potendo, invece, il collegio deliberarla solo con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, sicché il provvedimento di inammissibilità emesso "de plano" dal collegio è affetto da nullità assoluta e insanabile. (Conf.: Sez. 1, n. 3266 del 1992, Rv. 191595-01. Diff.: Sez. 1, n. 6330 del 1997, Rv. 209523-01, Sez. 1, n. 3739 del 1991, Rv. 188617-01).