(massima n. 1)
La revoca della pena sostitutiva, come la semilibertā, deve essere effettuata dal Magistrato di Sorveglianza seguendo il procedimento previsto dall'art. 666 cod. proc. pen., che richiede la fissazione di un'udienza in camera di consiglio partecipata dalle parti. L'ordinanza emessa senza udienza č affetta da nullitā d'ordine generale e di carattere assoluto, per violazione dei diritti di partecipazione dell'interessato e del suo difensore.