(massima n. 1)
In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.