Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4761 del 25 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta gią rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.