(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali č previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalitą di procedura, č impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilitą.