(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, l'opposizione che l'interessato presenti avverso la declaratoria di inammissibilitą dell'istanza pronunciata "de plano" e senza formalitą di procedura, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in una materia non ricompresa tra quelle - elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. - per le quali č previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve essere qualificata come ricorso per cassazione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".