Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35854 del 22 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di esecuzione, l'opposizione che l'interessato presenti avverso la declaratoria di inammissibilitą dell'istanza pronunciata "de plano" e senza formalitą di procedura, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in una materia non ricompresa tra quelle - elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. - per le quali č previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., deve essere qualificata come ricorso per cassazione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

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