(massima n. 1)
L'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere non può essere automaticamente esclusa in ragione della precedente condanna dell'istante per il delitto di evasione, dovendo il giudice sempre procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, alla luce dei progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto presidenziale di inammissibilità della richiesta, adottato "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, peraltro, la decisione avrebbe dovuto essere assunta nel contraddittorio tra le parti, ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 3, cod. proc. pen.).