(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, č legittima, in assenza di diposizioni che lo precludano, l'acquisizione di elementi di prova prodotti dalle parti e acquisiti nel contraddittorio tra di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la produzione, nel procedimento di esecuzione promosso dal condannato per ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di un fabbricato, della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in funzione dell'esecuzione di detto ordine).