(massima n. 1)
In tema di conversione delle pene pecuniarie, contro l'ordinanza di rigetto della richiesta presentata dal pubblico ministero, emessa senza formalità dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., sicché, per il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.