(massima n. 1)
In tema di lottizzazione abusiva, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca della confisca avanzata dall'ente proprietario del bene rimasto estraneo al giudizio di cognizione, conclusosi con il proscioglimento del suo legale rappresentante per l'intervenuta prescrizione del reato, ha il potere-dovere di accertare, preliminarmente, con i poteri istruttori riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e nel contraddittorio tra le parti, cui deve assicurarsi il diritto alla prova, la sussistenza del reato stesso e, successivamente, l'estraneitą e la buona fede dell'istante, nonché i requisiti di proporzionalitą dell'ablazione, non essendo opponibile al terzo quanto accertato nel processo definito nei confronti di soggetti diversi.