(massima n. 1)
In tema di esecuzione, la competenza alla coattiva attuazione dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi, radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero ha avviato l'esecuzione del provvedimento, resta ferma, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche nel caso in cui sopravvenga il passaggio in giudicato di altra decisione, nei confronti del medesimo soggetto, idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., lo spostamento della fase esecutiva.