(massima n. 1)
Una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, laddove le indagini difensive effettuate in funzione della eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autoritą giudiziaria, si determina in via generale la competenza del giudice della esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle norme di cui agli artt. 665 e ss. c.p.p. che disciplinano la fase esecutiva.