(massima n. 1)
Non integra causa di ricusazione, ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la partecipazione, in qualitą di giudice dell'esecuzione, del medesimo magistrato che ha pronunciato la sentenza irrevocabile nei confronti degli autori del reato all'incidente promosso da un terzo rimasto estraneo al processo di cognizione, non ravvisandosi, in via automatica, una valutazione pregiudicante idonea a compromettere i principi di imparzialitą e terzietą, posto che la "forza della prevenzione" deve essere accertata in concreto e non discende dalla mera identitą fisica del giudice, ma dall'avere quest'ultimo espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la dedotta questione di legittimitą costituzionale degli artt. 37 e 665 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, CEDU).