(massima n. 1)
L'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto che il reato di cui all'art. 660 cod. proc. pen. diventasse procedibile a querela della persona offesa e l'art. 85 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria che prevede adempimenti in capo all'autorità giudiziaria a far data dalla sua entrata in vigore inizialmente prevista il 10 novembre 2022 ma, poi, differita al 30 dicembre 2022 per effetto del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162. Non esiste, pertanto, alcun obbligo giuridico del giudice d'appello di differire la decisione in base ad una norma che non sia ancora in vigore e se anche la norma fosse entrata in vigore nelle more della fissazione del giudizio in cassazione, ciò non comporterebbe l'obbligo per il giudice di legittimità di dover provvedere agli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 150 del 2022 citato, ove l'inammissibilità del ricorso permetta di escludere che il procedimento debba essere considerato "pendente" alla data di entrata in vigore della novella.