(massima n. 1)
Quando un pagamento di pena pecuniaria avviene in seguito a una nuova richiesta da parte dell'autoritą di riscossione, dovuta a irregolaritą della notificazione precedente, e tale pagamento risulta indebito perché la pena era gią stata eseguita in forma sostitutiva, la competenza a risolvere la controversia spetta al giudice dell'esecuzione. Questo presuppone un accertamento sull'iniziativa dell'ente riscossore nel richiedere il pagamento.