(massima n. 1)
In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione delle misure alternative ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc, pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022.