(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.