Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34479 del 9 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esecuzione delle pene detentive brevi inflitte - per reati diversi da quelli ostativi di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - nei confronti di soggetti ultrasettantenni ha ordinariamente luogo con l'emissione dell'ordine di esecuzione e la sua contestuale sospensione, mentre la procedura prevista dall'art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, trova applicazione solo per i condannati ultrasettantenni che, nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, siano sottoposti a misure cautelari custodiali relative al titolo in esecuzione o a pene detentive dichiarate fungibili in relazione al medesimo titolo.

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