(massima n. 1)
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen., l'obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto o internato per trattamento inumano o degradante č suscettibile di compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., con il credito certo, liquido ed esigibile vantato dallo Stato per pena pecuniaria derivante da sentenza irrevocabile di condanna, essendo sufficiente, ai fini della prova di tale credito, la produzione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. o, comunque, della posizione giuridica del condannato.