(massima n. 1)
In forza del divieto di "bis in idem", operante anche in fase cautelare, il potere del pubblico ministero di richiedere l'applicazione di una misura per gli stessi fatti deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicché esso non può essere esercitato nuovamente, in pendenza del relativo procedimento cautelare, salvo che si fondi su elementi nuovi, riguardanti i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari. (Vedi: Sez. U, n. 11 del 1/7/1992, Rv. 191183-01). (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare nei confronti dell'indagato, emessa nella vigenza di altra per gli stessi fatti e in difetto di ulteriori elementi, richiesta dal pubblico ministero in seguito all'annullamento della misura nei confronti dei coindagati per mancanza di autonoma valutazione, in prevenzione di una possibile futura decisione di annullamento).