(massima n. 1)
La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effetto alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto operante la preclusione in relazione all'impugnazione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale in quanto preceduta da altra impugnazione proveniente dal medesimo indagato, inoltrata a mezzo di posta elettronica e dichiarata inammissibile per mancanza della firma digitale del difensore).