(massima n. 1)
Non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" nel caso in cui, in esito al raffronto tra l'imputazione oggetto del giudicato e il fatto afferente alla nuova contestazione, emerga l'identitā della condotta, ma non dell'evento naturalistico che ne č derivato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che ricorresse il divieto di un secondo giudizio ad oggetto la contestazione del delitto di omicidio colposo per la morte di un lavoratore esposto ad amianto nei confronti di imputato giā giudicato con sentenza irrevocabile per disastro innominato ex artt. 437, commi 1 e 2, e 449 cod. pen., il cui evento era stato individuato nell'incremento dell'insorgenza di malattie asbesto-derivate tra i lavoratori operanti all'interno di uno stabilimento).