(massima n. 1)
È onere della parte che lamenti la violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale, in ragione dell'avvenuta irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa ma di natura sostanzialmente penale per un fatto corrispondente, sul piano storico-naturalistico, a quello oggetto di sanzione penale, dedurre l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i diversi procedimenti e provare la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente l'allegazione della sua sola irrogazione e della convergenza delle due sanzioni sulla medesima violazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale circostanza, di per sé legittima, risulta ormai positivamente regolata dal legislatore tributario all'art. 21-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87).