(massima n. 1)
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identitą del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che, non sussistendo l'"idem factum", non avesse violato il divieto di "bis in idem" la condanna per il delitto di omicidio dei soggetti gią riconosciuti, con sentenza definitiva, responsabili del delitto di tentato omicidio della medesima persona offesa, deceduta dopo essere rimasta per un lungo periodo di tempo in stato di coma vegetativo).