Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2611 del 20 settembre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorre l'ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.

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