Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45788 del 17 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divieto di "bis in idem", il precedente giudizio per il delitto di appropriazione indebita, conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'"idem factum". (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il fatto storico appropriativo si arricchisce dell'esposizione a pericolo delle ragioni creditorie e della dichiarazione di fallimento, elemento, quest'ultimo, che qualifica la fattispecie nella sua specifica offensivitą).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.