(massima n. 1)
In tema di divieto di "bis in idem", il precedente giudizio per il delitto di appropriazione indebita, conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'"idem factum". (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il fatto storico appropriativo si arricchisce dell'esposizione a pericolo delle ragioni creditorie e della dichiarazione di fallimento, elemento, quest'ultimo, che qualifica la fattispecie nella sua specifica offensivitą).