(massima n. 1)
È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, desumibile da più fatti anche non costituenti illecito, mentre il presupposto per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem" non è applicabile alle misure di prevenzione nemmeno sulla base di quanto affermato nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, poiché le stesse, alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza convenzionale, non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, ma la funzione di provvedimenti diretti a impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi).