(massima n. 2)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non č configurabile la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversitā delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l'impossibilitā di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda - caratterizzata dalla volontā dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la lesione degli interessi creditori, rapportata all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta.