Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7054 del 5 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversitā delle fattispecie incriminatrici e degli elementi costitutivi in relazione alla lesione degli interessi tutelati e agli eventi di danno. Ai fini dell'applicabilitā del divieto di bis in idem rileva solo il giudizio sul fatto storico, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

(massima n. 2)

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non č configurabile la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversitā delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l'impossibilitā di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda - caratterizzata dalla volontā dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la lesione degli interessi creditori, rapportata all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta.

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