(massima n. 1)
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur se disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di sanzione amministrativa con funzione non punitiva, ma ripristinatoria del precedente stato dei luoghi, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, quand'anche non sia stato l'autore dell'abuso, sicché la sua emissione non comporta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla Corte EDU.