(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del divieto di "bis in idem" non č ostativa alla consegna qualora, per il medesimo fatto, sia stata adottata una sentenza definitiva da parte di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in quanto il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e non si determina la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, né dell'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il divieto sia previsto da una convenzione esistente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato terzo nel quale si č formato il precedente giudicato, la sua violazione potrā essere fatta valere esclusivamente dinanzi all'autoritā giurisdizionale dello Stato richiedente, all'esito della consegna).