(massima n. 1)
In tema di esecuzione, qualora vi sia un rapporto di continenza tra i fatti giudicati da due sentenze irrevocabili di condanna emesse nei confronti dello stesso soggetto, poiché l'uno ricomprende l'altro, il "bis in idem" parziale deve essere risolto, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., ordinando l'esecuzione della sentenza che ha pronunciato sul segmento di condotta pił ampio e revocando l'altra. (Fattispecie relativa a sentenze di condanna per il reato permanente di evasione, delle quali l'una riguardava l'intero periodo di allontanamento dagli arresti domiciliari, e l'altra solo la frazione iniziale della condotta).