(massima n. 1)
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri dello straniero in attesa di espulsione, in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, nonché del richiedente protezione internazionale, già trattenuto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, alla luce dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, trattandosi di disposizioni "self-executing" direttamente applicabili nell'ordinamento interno, senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza ovvero la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non operando in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale.