(massima n. 2)
In tema di ricorso per cassazione, č onere della parte che lamenta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, invocando l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Corte EDU nelle decisioni Engel c. Paesi Bassi del 8 giugno 1976 e A. e B. contro Norvegia del 15 novembre 2016, produrre, a pena di inammissibilitą della domanda, i provvedimenti definitivi assunti all'esito dei separati giudizi, indispensabili per valutare la loro portata sanzionatoria e la illegittima duplicazione dei procedimenti, l'uno, amministrativo o disciplinare e, l'altro, penale.