Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17496 del 16 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla Corte EDU, nel caso in cui l'imputato, a fronte dell'accertata consumazione di un fatto costituente reato di rilevante gravitą punito con pena detentiva, sia stato destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'attivitą professionale emesso, per un limitato periodo temporale, dall'ordine di appartenenza, non avendo quest'ultima sanzione un grado di incisivitą paragonabile al rigore tipico della pena. (Fattispecie in tema di peculato).

(massima n. 2)

In tema di ricorso per cassazione, č onere della parte che lamenta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, invocando l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Corte EDU nelle decisioni Engel c. Paesi Bassi del 8 giugno 1976 e A. e B. contro Norvegia del 15 novembre 2016, produrre, a pena di inammissibilitą della domanda, i provvedimenti definitivi assunti all'esito dei separati giudizi, indispensabili per valutare la loro portata sanzionatoria e la illegittima duplicazione dei procedimenti, l'uno, amministrativo o disciplinare e, l'altro, penale.

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