(massima n. 1)
In materia di reati permanenti, il divieto di un secondo giudizio di cui all'articolo 649 cod. proc. pen. riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con sentenza irrevocabile, non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato.