Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17522 del 20 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di reati permanenti, il divieto di un secondo giudizio di cui all'articolo 649 cod. proc. pen. riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con sentenza irrevocabile, non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.