(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera solo "rebus sic stantibus", sicché, nel caso in cui si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, la stessa non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura personale o patrimoniale precedentemente revocata.