(massima n. 1)
In tema di divieto di "bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato qualora il medesimo soggetto, gią condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia chiamato a rispondere, in un successivo procedimento, della condotta di partecipazione a una pił ampia associazione dedita al narcotraffico, operante nel medesimo contesto spazio-temporale di quella di cui alla precedente condanna, senza essere concretamente accertata l'autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione della medesimezza del fatto, la mera estensione soggettiva dei componenti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un indiziato della condotta di partecipazione a una associazione federata fra i gestori delle varie "piazze di spaccio" cittadine e i fornitori dello stupefacente, gią condannato per avere diretto uno dei gruppi federati).