(massima n. 1)
Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come inteso dalla Corte EDU, nel caso in cui l'imputato, ristretto in una struttura detentiva, benché destinatario di un provvedimento disciplinare con addebito pecuniario per il danneggiamento di un bene comune, sia altresģ condannato per tale delitto, con inflizione di una pena detentiva, trattandosi di sanzioni aventi natura e finalitą differenti. (In motivazione, la Corte ha osservato che la pena risulta finalizzata a reprimere, con limitazione della libertą personale, la condotta di distruzione di un bene erariale, mentre la sanzione disciplinare mira a recuperare il valore commerciale del bene e a retribuire la condotta violativa del regolamento che disciplina la restrizione in ambienti comuni).