(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione della riparazione dell'errore giudiziario, non può applicarsi il parametro risultante dal rapporto tra tempo di detenzione e quantum dell'indennizzo che inerisce alla riparazione per l'ingiusta detenzione, in quanto la norma di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e la fissazione di un tetto massimo trova giustificazione solo con riferimento all'istituto di cui agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., nell'ottica del quale l'unico dato valutabile è la privazione della libertà personale, profilo caratterizzato dall'invariabilità mentre la pluralità e complessità dei dati da valutare nella prospettiva della riparazione dell'errore giudiziario, che deve tener conto di tutte le conseguenze familiari e personali, non è compatibile con un'analoga fissazione di un massimo liquidabile. Occorrerà dunque fare riferimento ai parametri relativi alla durata dell'eventuale espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, espressamente indicati dall'art. 643, comma 1, cod. proc. pen., includendo nell'area della risarcibilità in primo luogo il danno patrimoniale, nel quale è da ricomprendersi il danno da perdita di chance, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo in termini economici, come l'avvio di un'attività lavorativa. Occorre poi risarcire il danno non patrimoniale e, nell'ambito di quest'ultimo, il danno biologico, quello morale e quello esistenziale, trattandosi di differenti e autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale. Dunque rientrano certamente nell'area della risarcibilità il danno biologico e il danno alla salute, che non devono necessariamente essere liquidati mediante applicazione dei criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari. Anche laddove si faccia ricorso al criterio equitativo, è comunque necessario un apparato giustificativo ancorato ad oggettivi parametri di riferimento, dovendosi considerare illogica una motivazione che, a fronte di una dettagliata richiesta da parte del richiedente, con puntuali riferimenti a ben precisi pregiudizi patrimoniali, sotto il profilo sia del lucro cessante che del danno emergente, si fondi su criteri sostanzialmente apodittici e autoreferenziali, avulsi da una concreta e approfondita analisi dei dati addotti e documentati dai richiedente.