(massima n. 1)
In tema di revisione, non č ammissibile la richiesta che adduca la falsitą delle prove o che la condanna č stata pronunciata in conseguenza di falsitą in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsitą o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere a un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi, che costituiscono il presupposto della richiesta di revisione, sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito.