Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24731 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revisione, non č ammissibile la richiesta che adduca la falsitą delle prove o che la condanna č stata pronunciata in conseguenza di falsitą in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsitą o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere a un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi, che costituiscono il presupposto della richiesta di revisione, sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito.

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